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Approfondimenti » Vigilanza Meteo » Sistema regionale di allerta » Zone di allerta
 

MAPPA ZONE DI ALLERTAMENTO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO

Per visualizzare tutti i comuni ricadenti nelle 11 zone di allerta consultarte l' Allegato 2  del  nuovo disciplinare riguardante " Il Sistema di Allertamento e la risposta del sistema regionale di protezione civile" (D.G.R. 30 luglio 2018, n.59-7320 - Dlgs 1/2018).

Le zone di allerta sono definite dai Centri Funzionali Regionali ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e s.m.i. "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile".

 

La definizione delle zone di allerta consiste nell’individuazione di ambiti territoriali ottimali, caratterizzati da risposta meteorologica e/o idrologica omogenea in occasione dell’insorgenza del rischio. Essa si pone alla base dell’implementazione del Sistema di Allertamento e delle altre fasi preparatorie.

Il processo di selezione delle zone di allerta, si è svolto attraverso più fasi di affinamento nelle quali hanno giocato un ruolo fondamentale criteri di natura idrografica, meteorologica ed orografica, tenendo conto della risposta del territorio agli effetti meteorologici e dei limiti amministrativi.

 

Le zone di allerta sono state individuate tenendo conto delle caratteristiche pluviometriche e climatiche; tale criterio ha reso necessario introdurre una suddivisione di natura orografica con la quale si è cercato di separare aree montuose da quelle di pianura e collinari, non solo per rendere più ottimale la fase previsionale, ma anche per distinguere settori omogenei dal punto di vista degli effetti sul territorio. Per rendere il criterio di distinzione di settori di montagna da quelli di pianura oggettivo, il limite che suddivide i due ambienti geografici è stato tracciato in corrispondenza dell’isoipsa 500 metri per il settore settentrionale e dell’isoipsa 600 metri per quello meridionale.

 

In generale la perimetrazione avviene seguendo i limiti dei bacini idrografici; il criterio idrografico consente di individuare aree omogenee dal punto di vista dell’evoluzione dei processi di piena, in quanto la pioggia caduta all’interno di un bacino idrografico genera effetti sul territorio del bacino stesso. In altre parole gli effetti sul territorio di piogge cadute sulla testata del bacino possono ripercuotersi anche nei settori di pianura, indipendentemente dalla distribuzione delle piogge all’interno del bacino stesso.

 

Le zone di allerta sono “ritagliate” sui confini amministrativi regionali. La valutazione del rischio viene poi effettuata sulle “aree di riferimento” ad esse associate che possono anche ricomprendere territori esterni alla Regione. In questo modo la valutazione del rischio idrogeologico ed idraulico fa riferimento alle precipitazioni previste/osservate sull’intero bacino idrografico.